Nomina RASA della CER

Data:

21 lug 2025

Descrizione

Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e successivo aggiornamento delle informazioni e dei identificativi della stazione appaltante stessa, denominato RASA

L'art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, prevede l’istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;

Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento formale, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile del dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dati dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche; il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;

Pagina aggiornata il 21/07/2025